I.
|
La
malattia e il suo significato nel mistero della salvezza |
II. |
I
sacramenti dei malati |
III. |
Uffici
e ministeri verso gli infermi |
IV. |
Adattamenti che spettano alle Conferenze Episcopali
|
V. |
Adattamenti che spettano al ministro
|
I. LA MALATTIA E IL SUO SIGNIFICATO
NEL MISTERO DELLA SALVEZZA
Il problema del dolore
1. Il
problema del dolore e della malattia è sempre stato uno dei più
angosciosi per la coscienza umana. Anche i cristiani ne conoscono la
portata e ne avvertono la complessità, ma illuminati e sorretti dalla
fede, hanno modo di penetrare più a fondo il mistero del dolore e
sopportarlo con più virile fortezza. Sanno infatti dalle parole di
Cristo quale sia il significato e quale il valore della sofferenza per
la salvezza propria e del mondo, e come nella malattia Cristo stesso sia
loro accanto e li ami, lui che nella sua vita mortale tante volte si recò
a visitare i malati e li guarì.
Malattia e peccato
2. Non
si può negare che ci sia uno stretto rapporto tra la malattia e la
condizione di peccato in cui si trova l'uomo;
ma sarebbe un errore il considerare la malattia stessa, almeno in linea
generale, come un castigo di peccati personali (cfr. Gv 9, 3). Cristo
stesso, che pure è senza peccato, soffrì nella sua Passione pene e
tormenti di ogni genere, e fece suoi i dolori di tutti gli uomini:
portava così a compimento quanto aveva scritto di lui il profeta Isaia
( cfr. Is 53, 4-5); anzi, è ancora lui, il Cristo, che soffre in noi,
sue membra, allorché siamo colpiti e oppressi da dolori e da prove:
prove e dolori di breve durata e di lieve entità, se si confrontano con
la quantità eterna di gloria che ci procurano (cfr. 2 Cor 4, 17).
Lotta contro la malattia e testimonianza
cristiana del malato
3.
Rientra nel piano stesso di Dio e della sua provvidenza che l'uomo lotti
con tutte le sue forze contro la malattia in tutte le sue forme, e si
adoperi in ogni modo per conservarsi in salute: la salute infatti,
questo grande bene, consente a chi la possiede di svolgere il suo
compito nella società e nella Chiesa. Ma si deve anche essere pronti a
completare nella nostra carne quello che ancora manca ai patimenti di
Cristo per la salvezza del mondo, nell'attesa che tutta la creazione,
finalmente liberata, partecipi alla gloria dei figli di Dio (cfr. Col 1,
24; Rm 8, 19-21).
Non solo, ma i malati hanno nella Chiesa una missione particolare da
compiere e una testimonianza da offrire: quella di rammentare a chi è
in salute che ci sono beni essenziali e duraturi da tener presenti, e
che solo il mistero della morte e risurrezione di Cristo può redimere e
salvare questa nostra vita mortale.
4. Il
malato deve lottare contro la malattia: ma non lui soltanto. Anche i
medici, anche tutti coloro che sono addetti al servizio degli infermi,
non devono tralasciare nulla di quanto può essere fatto, tentato,
sperimentato per recar sollievo al corpo e allo spirito di chi soffre;
così facendo, mettono in pratica quelle parole del vangelo in cui
Cristo raccomanda di visitare i malati; ma riferendosi al malato, Cristo
intende l'uomo nell'integralità del suo essere umano: chi quindi visita
il malato, deve recargli sollievo nel fisico e conforto nello spirito.
II. I SACRAMENTI DEI MALATI
A.
L'Unzione degli infermi
5. Sono molti i passi dei vangeli da cui traspare la premura di
Cristo Signore per i malati: egli li cura nel corpo e nello spirito, e
raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. Ma il segno principale di
questa premura è il sacramento dell' Unzione: istituito da Cristo e
fatto conoscere nell'epistola di san Giacomo, questo sacramento è stato
poi sempre celebrato dalla Chiesa per i suoi membri malati; in esso, per
mezzo di una unzione, accompagnata dalla preghiera dei sacerdoti, la
Chiesa raccomanda i malati al Signore sofferente e glorificato, perché
dia loro sollievo e salvezza (cfr. Gc 5, 14-16) ed esorta i malati
stessi ad associarsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cfr.
Rm 8, 17 l) per contribuire al bene del popolo di Dio 2. L'uomo gravemente infermo ha infatti bisogno, nello stato di
ansia e di pena in cui si trova, di una grazia speciale di Dio per non
lasciarsi abbattere, con il pericolo che la tentazione faccia vacillare
la sua fede.
Proprio per questo, Cristo ha voluto dare ai suoi fedeli malati la forza
e il sostegno validissimo del sacramento dell'Unzione 3.
La celebrazione del sacramento consiste sostanzialmente in questo:
previa l'imposizione delle mani fatta dai presbiteri della Chiesa, si
dice la preghiera della fede e si ungono i malati con olio santificato
dalla benedizione di Dio; con questo rito viene significata e conferita
la grazia del sacramento.
La grazia dell’Unzione
6.
Questo sacramento conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo;
tutto l'uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato
dalla fiducia in Dio e ottiene forze nuove contro le tentazioni del
maligno e l'ansietà della morte; egli può così non solo sopportare
validamente il male, ma combatterlo, e conseguire anche la salute,
qualora ne derivasse un vantaggio per la sua salvezza spirituale; il
sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati e porta a
termine il cammino penitenziale del cristiano 4.
La preghiera della fede
7. Nel
sacramento dell'Unzione, esplicitamente legato alla preghiera della fede
(cfr. Gc 5, 15), la fede stessa si esprime e si manifesta; devono prima
di ogni altro ravvivarla e manifestarla sia il ministro che conferisce
il sacramento, sia soprattutto il malato che lo riceve; sarà proprio la
sua fede e la fede della Chiesa che salverà l'infermo, quella fede che
mentre si riporta alla morte e alla risurrezione di Cristo, da cui il
sacramento deriva la sua efficacia (cfr. Gc 5, 15) 5 si
protende anche verso il regno futuro, di cui il sacramento è pegno e
promessa.
a) A chi si deve dare l'Unzione degli infermi.
Gravità del male
8.
L'Unzione sì deve dare agli infermi, dice l'epistola di san Giacomo,
perché ne abbiano sollievo e salvezza 6.
Con ogni premura quindi e con ogni diligenza si deve provvedere al
conferimento dell'Unzione a quei fedeli, il cui stato di salute risulta
seriamente compromesso per malattia o vecchiaia.
Per valutare la gravità del male, è sufficiente un giudizio prudente o
probabile 8,
senza inutili ansietà; si può eventualmente interpellare un medico.
Ripetizione del sacramento
9. Il
sacramento si può ripetere qualora il malato guarisca dalla malattia
nella quale ha ricevuto l'Unzione, o se nel corso della medesima
malattia subisce un aggravamento.
Operazione chirurgica
l0.
Prima di un'operazione chirurgica, si può dare all'infermo la sacra
Unzione, quando motivo dell'operazione è un male pericoloso.
Vecchi
11. Ai
vecchi, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare la
sacra Unzione, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia.
Bambini
12. Anche ai bambini si può dare la sacra Unzione, purché
abbiano raggiunto un uso di ragione sufficiente a far loro sentire il
conforto di questo sacramento.
Catechesi
13. Nella
catechesi sia pubblica che familiare si abbia cura di educare i fedeli a
chiedere essi stessi l'Unzione e, appena ne verrà il momento, a
riceverla con fede e devozione grande, senza indulgere alla pessima
abitudine di rinviare la ricezione di questo sacramento. Anche a tutti
coloro che prestano servizio ai malati si spieghi la natura e
l'efficacia del sacramento dell'Unzione.
Casi
particolari
14. Quanto ai
malati che abbiano eventualmente perduto l'uso di ragione o si trovino
in stato di incoscienza, se c'è motivo di ritenere che nel possesso
delle loro facoltà essi stessi, come credenti, avrebbero chiesto
l'Unzione, si può senza difficoltà conferir loro il sacramento 9.
15. Se il
sacerdote viene chiamato quando l'infermo è già morto, raccomandi il
defunto al Signore, perché gli conceda il perdono dei peccati e lo
accolga nel suo regno; ma non gli dia l'Unzione. Solo nel dubbio che il
malato sia veramente morto, gli può dare il sacramento sotto condizione
(n. 135) l0.
b) Il ministro
dell' Unzione degli infermi
Ministro
dell'Unzione è solo il sacerdote
16. Ministro
proprio dell'Unzione degli infermi è il sacerdote soltanto 11.
I vescovi, i parroci e i loro cooperatori, i cappellani di ospedali o di
case di riposo e i superiori delle comunità religiose clericali,
esercitano in via ordinaria questo ministero 12.
17. È loro
compito e loro dovere, con la cooperazione di religiosi e di laici,
preparare al sacramento i malati e coloro che li assistono, e conferire
poi ai malati stessi l'Unzione.
Spetta all'Ordinario del luogo regolare eventuali celebrazioni comunitarie per il conferimento dell'Unzione a malati provenienti da varie parrocchie o da
ospedali diversi.
18. Gli altri sacerdoti possono conferire l'Unzione con l'assenso del
ministro indicato al n. 16. In caso di necessità, basta l'assenso
presunto, con l'obbligo però di informare a suo tempo il parroco o il
cappellano dell'ospedale.
Presenza
di più sacerdoti
19. Quando al
capezzale di un malato ci sono due o più sacerdoti, nulla vieta che uno
di essi pronunzi le preghiere e faccia l'Unzione con la formula
sacramentale prescritta, e gli altri si spartiscano fra di loro le varie
parti della celebrazione: riti iniziali, lettura della parola di Dio,
invocazioni, monizioni. Ognuno di essi può imporre le mani sul malato.
c) Ciò che si
richiede per celebrare l'Unzione
Olio d'oliva o vegetale
20. Materia adatta per la celebrazione del sacramento è l'olio di oliva, o,
secondo l'opportunità, un altro olio vegetale 13.
debitamente
benedetto
21. L'olio
per l'Unzione degli infermi deve essere appositamente benedetto dal
vescovo o da un sacerdote che a norma di diritto o per concessione
particolare della Sede Apostolica ne abbia la debita facoltà.
Oltre al vescovo, può ipso iure benedire l'olio per l'Unzione
degli infermi:
a) il sacerdote che a norma di diritto viene equiparato al
vescovo diocesano;
b) in caso di vera necessità, qualsiasi sacerdote 14.
La benedizione dell'olio degli infermi vien fatta normalmente dal vescovo al giovedì della Settimana santa 15.
Trattamento
dell'olio
22. Qualora il sacerdote, in base
al n. 21b, dovesse benedire l'olio durante il rito, può recarlo
lui stesso o farlo preparare dai familiari dell'infermo in un piccolo
recipiente adatto. L'Olio benedetto, eventualmente avanzato dopo la
celebrazione, dev' essere bruciato aggiungendovi cotone idrofilo.
Quando invece il sacerdote si serve dell' olio già benedetto dal
vescovo o da un altro sacerdote, deve portarlo con sé in un'ampolla
apposita: un'ampolla di materia adatta a conservarlo, ben pulita e con
una quantità sufficiente di olio; per comodità, si può impregnare di
Olio benedetto un batuffolo di cotone. Fatta l'Unzione, il sacerdote
riporta l'ampolla al suo luogo, perché vi sia conservata con il dovuto
rispetto. Si badi sempre che l'Olio non si alteri e rimanga quindi
adatto all'unzione; lo si rinnovi quindi a suo tempo, o annualmente dopo
la benedizione fatta dal vescovo nel giovedì della Settimana santa, o
anche più spesso, secondo la necessità.
Due
unzioni: sulla fronte e sulle mani
23. L'unzione si fa spalmando un po' di Olio sulla fronte e sulle mani
dell'infermo; quanto alla formula, è bene dividerla in modo da
pronunziare la prima parte mentre si fa l'unzione sulla fronte, e la
seconda mentre si fa l'unzione sulle mani.
In caso di necessità, basta fare un'unica unzione sulla fronte,
pronunziando integralmente la formula sacramentale. Se poi la
particolare situazione del malato rendesse impossibile l'unzione sulla
fronte, la si faccia su di un'altra parte del corpo, pronunziando sempre
integralmente la formula sacramentale.
Eventuali cambiamenti
24. Nulla impedisce che, tenuto conto delle tradizioni o del carattere
particolare di una data popolazione, il numero delle unzioni venga
aumentato o che se ne cambi il luogo: questi eventuali cambiamenti
dovranno però esser previsti e predisposti nei Rituali particolari.
25. La
formula per il conferimento dell'Unzione degli infermi è la seguente:
PER QUESTA SANTA UNZIONE
E LA SUA PIISSIMA MISERICORDIA
TI AIUTI IL SIGNORE CON LA GRAZIA DELLO SPIRITO SANTO.
R. AMEN.
E, LIBERANDOTI DAI PECCATI, TI SALVI
E NELLA SUA BONTÀ TI SOLLEVI.
R. AMEN.
B. Il Viatico
26. Nel
passaggio da questa all'altra vita, il Viatico del Corpo e Sangue di
Cristo fortifica il fedele e lo munisce del pegno della risurrezione,
secondo le parole del Signore: «Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv
6, 54).
Viatico
durante la Messa
Il Viatico si riceva, se possibile, durante la Messa, in modo che
l'infermo possa far la comunione sotto le due specie: la comunione in
forma di viatico è infatti un segno speciale della partecipazione al
mistero celebrato nel sacrificio della Messa, il mistero della morte del
Signore e del suo passaggio al Padre 16.
Obbligo
del Viatico
27. Tutti i
battezzati che possono ricevere la comunione sono obbligati a ricevere
il Viatico. Infatti tutti i fedeli che per qualsiasi causa si trovano in
pericolo di morte, sono tenuti per precetto a ricevere la santa
comunione, e i pastori devono vigilare perché non venga differita
l'amministrazione di questo sacramento, in modo che i fedeli ne ricevano
il conforto quando sono ancora nel pieno possesso delle loro facoltà 17.
Viatico
e Battesimo
28. È bene
che nella celebrazione del Viatico il fedele rinnovi la fede del suo
Battesimo, in cui ha ricevuto l'adozione a figlio di Dio ed è divenuto
coerede della vita eterna promessa.
Ministri
del Viatico
29. Ministri ordinari del Viatico
sono il parroco e i suoi cooperatori, il cappellano di ospedale e il superiore di una comunità
religiosa clericale. In caso di necessità, amministra il Viatico
qualsiasi sacerdote, con il permesso almeno presunto del ministro
competente.
Anche
un laico
In mancanza di un sacerdote, può recare il Viatico anche un diacono o
un altro fedele, uomo o donna, qualora abbia ricevuto dal vescovo, per
concessione della Sede Apostolica, l'autorizzazione a distribuire ai
fedeli l'Eucaristia. In questo caso, il diacono usi il rito stesso
descritto nel Rituale, gli altri ricorrano al rito di cui si. servono
abitualmente nel distribuire la comunione, ma pronunzino la formula
propria per l'amministrazione del Viatico, come la riporta il Rituale
(n. 161).
C. Il
rito continuo
30. Per i
casi particolari, nei quali o per un male repentino o per altri motivi
un fedele venisse a trovarsi d'improvviso in pericolo prossimo di morte,
è predisposto un rito continuo per conferire all'infermo i sacramenti
della Penitenza, dell'Unzione e dell'Eucaristia in forma di Viatico.
Se poi, per il pericolo imminente di morte, non ci fosse tempo per
conferire tutti i sacramenti nel modo sopra indicato, si dia anzitutto
la possibilità all'infermo di fare la confessione sacramentale, anche
in forma generica, data l'urgenza; quindi gli si amministri il Viatico,
al quale è tenuto ogni fedele in pericolo di morte; poi, se c'è tempo
ancora, gli si conferisca la sacra Unzione.
Se però l'infermo non potesse per il suo stato ricevere la comunione,
gli si deve dare la sacra Unzione.
31. Se
l'infermo deve ricevere il sacramento della Confermazione, si tenga
presente quanto viene più sotto indicato, ai nn. 167, 177, 205-206.
In caso di pericolo di morte, qualora ci fosse difficoltà a far venire
il vescovo, o il vescovo stesso fosse legittimamente impedito, hanno ipso
iure facoltà di confermare: i parroci e i vicari parrocchiali e, in
loro assenza, i loro vicari cooperatori; i sacerdoti preposti a
determinate parrocchie regolarmente costituite; i vicari economi; i
vicari sostituti e i vicari coadiutori. Se non ci fosse nessuno dei
sopra menzionati, può conferire la Confermazione ogni sacerdote non
colpito da censura o da pena canonica 18.
III. UFFICI E MINISTERI VERSO GLI
INFERMI
32. Nel Corpo
di Cristo che è la Chiesa, se un membro soffre, soffrono con lui tutti
gli altri membri (1 Cor 12, 26) 19. Perciò la misericordia verso
gli infermi e le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate
ad alleviare ogni umano bisogno, sono tenute dalla Chiesa in grande
onore 20; e tutti i tentativi della
scienza per prolungare la
longevità biologica 21 e tutte le premure verso gli infermi, chiunque le abbia o le usi, si possono considerare come
preparazione ad accogliere il vangelo e partecipazione al ministero di
Cristo che conforta i malati 22.
33. È quindi
ottima cosa che tutti i battezzati partecipino a questo mutuo servizio
di carità tra le membra del Corpo di Cristo, sia nella lotta contro la
malattia e nell'amore premuroso verso i malati, sia nella celebrazione
dei sacramenti degli infermi. Anche questi sacramenti infatti hanno,
come tutti gli altri, un carattere comunitario, e tale carattere deve
risultare, per quanto è possibile, nella loro celebrazione.
Obblighi
dei familiari
34. In questo
servizio di carità, prestato a sollievo dei malati, hanno un compito
tutto particolare i familiari dei malati stessi e coloro che in
qualsiasi modo sono addetti alla loro cura; tocca a loro soprattutto
confortare i malati con parole di fede e con la preghiera comune,
raccomandarli al Signore sofferente e glorificato, esortarli anzi a
unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo, per contribuire
al bene del popolo di Dio 23; se poi
il male si aggrava, tocca ancora a loro avvertire il parroco, e con
delicatezza e prudenza preparare il malato a ricevere tempestivamente i
sacramenti.
Visita
ai malati
35. Si
ricordino i sacerdoti, e soprattutto i parroci e gli altri elencati al
n. 16, che è loro dovere visitare personalmente e con premurosa
frequenza i malati, e aiutarli con senso profondo di carità 24. Soprattutto poi quando
amministrano i sacramenti, cerchino di rendere più salda la speranza e
più viva la fede di tutti i presenti nel Cristo sofferente e
glorificato; con questo richiamo alla premura materna della Chiesa e al
conforto che proviene dalla fede, recheranno sollievo ai credenti, e
ridesteranno negli altri il senso delle realtà ultraterrene.
Catechesi
36. Perché
quanto si è detto sui sacramenti dell'Unzione e del Viatico possa
essere sempre meglio compreso, e perché la loro celebrazione nutra
davvero, irrobustisca ed esprima la fede, importanza grandissima si deve
dare alla catechesi: una catechesi adatta, fatta ai fedeli in genere e
ai malati in specie, che li conduca quasi per mano a preparare la
celebrazione di questi sacramenti e a parteciparvi attivamente,
soprattutto se essa avviene in forma comunitaria; così la fede
professata nel rito ravviva la preghiera della fede che accompagna la
celebrazione del sacramento.
Ordinamento
del rito
37. Nel
preparare il rito e nel predisporne lo svolgimento, il sacerdote
s'informi sulle condizioni dell'infermo, per poterne tener conto nel
modo di ordinare l'insieme, nella scelta della lettura biblica e delle
orazioni, nella celebrazione o meno della Messa, per l'eventuale
conferimento del Viatico, ecc. Tutte queste cose il sacerdote dovrà,
per quanto possibile, concordarle in precedenza con il malato o con la
famiglia, approfittando dell' occasione per spiegare il significato dei
sacramenti.
IV. ADATTAMENTI CHE SPETTANO
ALLE CONFERENZE EPISCOPALI
38. Spetta
alle Conferenze Episcopali, in virtù della Costituzione sulla sacra
Liturgia (art. 63b), preparare nei Rituali particolari un «Titolo» che corrisponda a questo «Titolo» del Rituale
romano, con gli opportuni adattamenti, secondo le necessità delle
singole regioni, in modo che, dopo la revisione della Sede Apostolica,
se ne possa far uso nelle regioni interessate.
Ecco, a questo riguardo, i diritti e i compiti delle Conferenze
Episcopali:
a) Determinare gli adattamenti previsti dall'art. 39 della
Costituzione sulla sacra Liturgia.
b) Ponderare con illuminata prudenza l'eventuale opportunità di
accogliere qualche elemento proprio della tradizione e del carattere dei
singoli popoli, e proporre quindi alla Sede Apostolica altri adattamenti
ritenuti utili o necessari, da introdursi con il suo consenso.
c) Conservare eventuali elementi propri già inclusi nei Rituali
particolari per gli infermi, purché si possano armonizzare con la
Costituzione sulla sacra Liturgia e con le necessità attuali; oppure
predisporre un adattamento di questi elementi propri.
d) Preparare la traduzione dei testi, in modo che essa corrisponda
davvero all'indole delle varie lingue e alle diverse culture,
aggiungendovi, secondo l'opportunità, le melodie per il canto.
e) Adattare e completare, se ne è il caso, le premesse introduttive
del Rituale romano, per facilitare la partecipazione consapevole e
attiva dei fedeli.
f) Distribuire la materia in modo che le edizioni dei libri
liturgici curate dalle singole Conferenze Episcopali risultino davvero
comode e pratiche per l'uso pastorale.
39. Quando il
Rituale romano presenta più formule a scelta, i Rituali particolari
possono aggiungere altre formule simili.
La Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno inserire nel
testo alcuni minimi adattamenti e aggiunte, per rendere più
intelligibile e idoneo alle diverse circostanze lo svolgimento della
celebrazione.
I testi aggiunti sono segnati con asterisco.
L'Ordinario della Messa, con la Prece eucaristica II, vi è stato
inserito per l'utilità del sacerdote che celebra nella casa
dell'infermo o in altre circostanze particolari.
V. ADATTAMENTI CHE SPETTANO AL MINISTRO
40. Il ministro, tenute presenti le
circostanze concrete e altre necessità, come pure le eventuali
richieste dei malati e degli altri fedeli, si serva volentieri delle
varie possibilità proposte dal rito.
a) Tenga conto anzitutto dello stato di prostrazione degli infermi e
degli alti e bassi del loro fisico nel corso della medesima giornata o
di una stessa ora. Proprio per questo, potrà, secondo i casi,
abbreviare la celebrazione.
b) Anche se la celebrazione si svolge senza la partecipazione di
fedeli, ricordi il sacerdote che in lui e nell'infermo già è presente
la Chiesa. Procuri quindi che prima della celebrazione del sacramento o
anche dopo di essa, venga data all'infermo una dimostrazione concreta
dell'amore fattivo della comunità locale; potrà farsene interprete lui
stesso o affidarne il compito a un altro membro della comunità, purché
non ci siano difficoltà da parte dell'infermo.
c) Se dopo l'Unzione l'infermo si ristabilisce, lo si esorti a
render grazie a Dio per il beneficio ricevuto, partecipando per esempio
a una Messa di ringraziamento, o in altra maniera.
41. Pur conservando nella celebrazione la struttura del rito, il ministro
sappia adattarla alle circostanze di luogo e di persone. Potrà, per
esempio, secondo l'opportunità, far l'atto penitenziale o all'inizio
del rito o dopo la lettura della sacra Scrittura. Potrà sostituire con
una monizione la preghiera di rendimento di grazie sull'Olio. Sappia
tener presente questa possibilità di adattamento soprattutto quando il
malato è degente in un ospedale, e gli altri infermi della sala o della
corsia rimangono del tutto estranei alla celebrazione.
1 Cfr. anche Col. 1, 24; 2 Tm 2,
11-12; 1 Pt 4, 13.
2 Cfr. CONC. TRID., Sess. XIV, De extrema unctione, cap. I:
Denz.-Schön. 1695; CONC. VAT. II. Cost. Lumen Gentium. 11: A.A.S.
57 (1965), p. 15.
3 Cfr. CONC. TRID.. Sess. XIV, De extrema
unctione, cap. I: Denz.-Schön. 1694.
4 Cfr. Ivi,
proem. e cap. II: Denz.-Schön. 1694 e 1696.
5 Cfr. SAN TOMMASO, In IV Sentent., d. 1, q. 1, a. 4,
q.c. 3.
6 Cfr. CONC. TRID., Sess. XIV, De ex/rnna un&/ione, .cap. II:
Denz.-S.chon. 1698.
7 CONC. VAT. II, Cost. Sacrosanctum
Concilium, 73: A.A.S. 56 (1964), pp.
118-119.
8 Cfr. PIO
XI, Lett. Explorata res, 2 febbraio 1923.
9 Cfr. C.I.C., can. 943.
l0 Cfr. C.I.C., can. 941.
11 Cfr. CONC. TRID.. Sess.
XIV. De extrema unctione. cap. III e can. 4: Denz.-Schön. 1697 e
1719; C.I.C.. can. 938.
12 Cfr. C.I.C.. can. 938.
13 Cfr. Orda benedicendi Oleum catechumenorum et
infirmorum et conficiendi Chrisma. Praen. n. 3. Typis Polyglottis
Vaticanis, 1970.
14 Cfr. Ivi, Praen. n. 8.
l5 Cfr. Ivi,
Praen. n. 9.
16 Cfr. S.C.R.. Istr. Euchar. myst.. (25 maggio 1967),
36, 39, 41: A.A.S. 59 (1967). pp. 561, 562, 563; PAOLO VI. Lett. apost. Pastorale munus. (30 novembre 1963). 7: A.A.S. 56
(1964). p. 7; C.I.C.. can.
822. 4.
17 Cfr. S.C.R., Istr. Euchar. myst. (25 maggio 1967),
39: A.A.S. 59 (1967), p. 562.
18 Cfr. Rito
della Confermazione, Premesse, n. 7c, E.P.I., 1972.
19 Cfr. CONC. VAT. Il. Cost. Lumen
Gentium, 7: A.A.S. 57 (1965), pp. 9-10.
20 Cfr. CONC. V AT. Il, Decr. Apostolicam
actuositalem, 8: A.A.S. 58 (1966), p. 845.
21 Cfr. CONe. VAT. Il, Costo Gaudium et spes, 18:
A.A.S. 58 (1966), p. 1038.
22 Cfr. CONC. VAT. II, Costo Lumen Gentium, 28: A.A.S.
57 (1965), p. 34.
23 Cfr. lui, n. 21.
24 Cfr. C.I.C., can. 468, 1.
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