SACRAMENTO DELL'UNZIONE
  E CURA PASTORALE 
            DEGLI INFERMI



INTRODUZIONE
 

 
 I.   La malattia e il suo significato nel mistero della salvezza
 II.   I sacramenti dei malati
 III.   Uffici e ministeri verso gli infermi
 IV.   Adattamenti che spettano alle Conferenze Episcopali
 V.   Adattamenti che spettano al ministro

 
I. LA MALATTIA E IL SUO SIGNIFICATO 
NEL MISTERO DELLA SALVEZZA


Il problema del dolore

1. Il problema del dolore e della malattia è sempre stato uno dei più angosciosi per la coscienza umana. Anche i cristiani ne conoscono la portata e ne avvertono la complessità, ma illuminati e sorretti dalla fede, hanno modo di penetrare più a fondo il mistero del dolore e sopportarlo con più virile fortezza. Sanno infatti dalle parole di Cristo quale sia il significato e quale il valore della sofferenza per la salvezza propria e del mondo, e come nella malattia Cristo stesso sia loro accanto e li ami, lui che nella sua vita mortale tante volte si recò a visitare i malati e li guarì.

Malattia e peccato

2. Non si può negare che ci sia uno stretto rapporto tra la malattia e la condizione di peccato in cui si trova l'uomo; ma sarebbe un errore il considerare la malattia stessa, almeno in linea generale, come un castigo di peccati personali (cfr. Gv 9, 3). Cristo stesso, che pure è senza peccato, soffrì nella sua Passione pene e tormenti di ogni genere, e fece suoi i dolori di tutti gli uomini: portava così a compimento quanto aveva scritto di lui il profeta Isaia ( cfr. Is 53, 4-5); anzi, è ancora lui, il Cristo, che soffre in noi, sue membra, allorché siamo colpiti e oppressi da dolori e da prove: prove e dolori di breve durata e di lieve entità, se si confrontano con la quantità eterna di gloria che ci procurano (cfr. 2 Cor 4, 17).

Lotta contro la malattia e testimonianza cristiana del malato

3. Rientra nel piano stesso di Dio e della sua provvidenza che l'uomo lotti con tutte le sue forze contro la ma­lattia in tutte le sue forme, e si adoperi in ogni modo per conservarsi in salute: la salute infatti, questo grande bene, consente a chi la possiede di svolgere il suo compito nella società e nella Chiesa. Ma si deve anche essere pronti a completare nella nostra carne quello che ancora manca ai patimenti di Cristo per la salvezza del mondo, nell'attesa che tutta la creazione, finalmente liberata, partecipi alla gloria dei figli di Dio (cfr. Col 1, 24; Rm 8, 19-21).
Non solo, ma i malati hanno nella Chiesa una missione particolare da compiere e una testimonianza da offrire: quella di rammentare a chi è in salute che ci sono beni essenziali e duraturi da tener presenti, e che solo il mistero della morte e risurrezione di Cristo può redimere e salvare questa nostra vita mortale.

4. Il malato deve lottare contro la malattia: ma non lui soltanto. Anche i medici, anche tutti coloro che sono addetti al servizio degli infermi, non devono tralasciare nulla di quanto può essere fatto, tentato, sperimentato per recar sollievo al corpo e allo spirito di chi soffre; così facendo, mettono in pratica quelle parole del vangelo in cui Cristo raccomanda di visitare i malati; ma riferendosi al malato, Cristo intende l'uomo nell'integralità del suo essere umano: chi quindi visita il malato, deve recargli sollievo nel fisico e conforto nello spirito.


II. I
SACRAMENTI DEI MALATI

A.   L'Unzione degli infermi

5. Sono molti i passi dei vangeli da cui traspare la premura di Cristo Signore per i malati: egli li cura nel corpo e nello spirito, e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. Ma il segno principale di questa premura è il sacramento dell' Unzione: istituito da Cristo e fatto conoscere nell'epistola di san Giacomo, questo sacramento è stato poi sempre celebrato dalla Chiesa per i suoi membri malati; in esso, per mezzo di una unzione, accompagnata dalla preghiera dei sacerdoti, la Chiesa raccomanda i malati al Signore sofferente e glorificato, perché dia loro sollievo e salvezza (cfr. Gc 5, 14-16) ed esorta i malati stessi ad associarsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cfr. Rm 8, 17 l) per contribuire al bene del popolo di Dio 2. L'uomo gravemente infermo ha infatti bisogno, nello stato di ansia e di pena in cui si trova, di una grazia speciale di Dio per non lasciarsi abbattere, con il pericolo che la tentazione faccia vacillare la sua fede.
Proprio per questo, Cristo ha voluto dare ai suoi fedeli malati la forza e il sostegno validissimo del sacramento dell'Unzione
3.
La celebrazione del sacramento consiste sostanzialmente in questo: previa l'imposizione delle mani fatta dai presbiteri della Chiesa, si dice la preghiera della fede e si ungono i malati con olio santificato dalla benedizione di Dio; con questo rito viene significata e conferita la grazia del sacramento.

La grazia dell’Unzione

6. Questo sacramento conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo; tutto l'uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato dalla fiducia in Dio e ottiene forze nuove contro le tentazioni del maligno e l'ansietà della morte; egli può così non solo sopportare validamente il male, ma combatterlo, e conseguire anche la salute, qualora ne derivasse un vantaggio per la sua salvezza spirituale; il sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati e porta a termine il cammino penitenziale del cristiano 4.

La preghiera della fede

7. Nel sacramento dell'Unzione, esplicitamente legato alla preghiera della fede (cfr. Gc 5, 15), la fede stessa si esprime e si manifesta; devono prima di ogni altro ravvivarla e manifestarla sia il ministro che conferisce il sacramento, sia soprattutto il malato che lo riceve; sarà proprio la sua fede e la fede della Chiesa che salverà l'infermo, quella fede che mentre si riporta alla morte e alla risurrezione di Cristo, da cui il sacramento deriva la sua efficacia (cfr. Gc 5, 15) 5 si protende anche verso il regno futuro, di cui il sacramento è pegno e promessa.


a) A chi si deve dare l'Unzione degli infermi.

Gravità del male

8. L'Unzione sì deve dare agli infermi, dice l'epistola di san Giacomo, perché ne abbiano sollievo e salvezza 6. Con ogni premura quindi e con ogni diligenza si deve provvedere al conferimento dell'Unzione a quei fedeli, il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia.
Per valutare la gravità del male, è sufficiente un giudizio prudente o probabile
8, senza inutili ansietà; si può even­tualmente interpellare un medico.

Ripetizione del sacramento

9. Il sacramento si può ripetere qualora il malato guarisca dalla malattia nella quale ha ricevuto l'Unzione, o se nel corso della medesima malattia subisce un aggravamento.

Operazione chirurgica

l0. Prima di un'operazione chirurgica, si può dare all'infermo la sacra Unzione, quando motivo dell'operazione è un male pericoloso.

Vecchi

11. Ai vecchi, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare la sacra Unzione, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia.

Bambini

12. Anche ai bambini si può dare la sacra Unzione, pur­ché abbiano raggiunto un uso di ragione sufficiente a far loro sentire il conforto di questo sacramento.

Catechesi

13. Nella catechesi sia pubblica che familiare si abbia cura di educare i fedeli a chiedere essi stessi l'Unzione e, appena ne verrà il momento, a riceverla con fede e devozione grande, senza indulgere alla pessima abitudine di rinviare la ricezione di questo sacramento. Anche a tutti coloro che prestano servizio ai malati si spieghi la natura e l'efficacia del sacramento dell'Unzione.

Casi particolari

14. Quanto ai malati che abbiano eventualmente perduto l'uso di ragione o si trovino in stato di incoscienza, se c'è motivo di ritenere che nel possesso delle loro facoltà essi stessi, come credenti, avrebbero chiesto l'Unzione, si può senza difficoltà conferir loro il sacramento 9.

15. Se il sacerdote viene chiamato quando l'infermo è già morto, raccomandi il defunto al Signore, perché gli conceda il perdono dei peccati e lo accolga nel suo regno; ma non gli dia l'Unzione. Solo nel dubbio che il malato sia veramente morto, gli può dare il sacramento sotto condizione (n. 135) l0.


b)   Il ministro dell' Unzione degli infermi

Ministro dell'Unzione è solo il sacerdote

16. Ministro proprio dell'Unzione degli infermi è il sacerdote soltanto 11. I vescovi, i parroci e i loro cooperatori, i cappellani di ospedali o di case di riposo e i superiori delle comunità religiose clericali, esercitano in via ordinaria questo ministero 12.

17. È loro compito e loro dovere, con la cooperazione di religiosi e di laici, preparare al sacramento i malati e coloro che li assistono, e conferire poi ai malati stessi l'Unzione.
Spetta all'Ordinario del luogo regolare eventuali celebra
zioni  comunitarie per il conferimento dell'Unzione a malati provenienti da varie parrocchie o da ospedali diversi.

18. Gli altri sacerdoti possono conferire l'Unzione con l'assenso del ministro indicato al n. 16. In caso di necessità, basta l'assenso presunto, con l'obbligo però di informare a suo tempo il parroco o il cappellano dell'ospedale.

Presenza di più sacerdoti

19. Quando al capezzale di un malato ci sono due o più sacerdoti, nulla vieta che uno di essi pronunzi le preghiere e faccia l'Unzione con la formula sacramentale prescritta, e gli altri si spartiscano fra di loro le varie parti della celebrazione: riti iniziali, lettura della parola di Dio, invocazioni, monizioni. Ognuno di essi può imporre le mani sul malato.


c)   Ciò che si richiede per celebrare l'Unzione

Olio d'oliva o vegetale

20. Materia adatta per la celebrazione del sacramento è l'olio di oliva, o, secondo l'opportunità, un altro olio vegetale 13.

debitamente benedetto

21. L'olio per l'Unzione degli infermi deve essere appositamente benedetto dal vescovo o da un sacerdote che a norma di diritto o per concessione particolare della Sede Apostolica ne abbia la debita facoltà.
Oltre al vescovo, può ipso iure benedire l'olio per l'Unzione degli infermi:

a) il sacerdote che a norma di diritto viene equiparato al vescovo diocesano;

b) in caso di vera necessità, qualsiasi sacerdote
14.

La benedizione dell'olio degli infermi vien fatta normalmente dal vescovo al giovedì della Settimana santa 15.

Trattamento dell'olio

22. Qualora il sacerdote, in base al n. 21b, dovesse benedire l'olio durante il rito, può recarlo lui stesso o farlo preparare dai familiari dell'infermo in un piccolo recipiente adatto. L'Olio benedetto, eventualmente avanzato dopo la celebrazione, dev' essere bruciato aggiungendovi cotone idrofilo.

Quando invece il sacerdote si serve dell' olio già benedetto dal vescovo o da un altro sacerdote, deve portarlo con sé in un'ampolla apposita: un'ampolla di materia adatta a conservarlo, ben pulita e con una quantità sufficiente di olio; per comodità, si può impregnare di Olio benedetto un batuffolo di cotone. Fatta l'Unzione, il sacerdote riporta l'ampolla al suo luogo, perché vi sia conservata con il dovuto rispetto. Si badi sempre che l'Olio non si alteri e rimanga quindi adatto all'unzione; lo si rinnovi quindi a suo tempo, o annualmente dopo la benedizione fatta dal vescovo nel giovedì della Settimana santa, o anche più spesso, secondo la necessità.

Due unzioni: sulla fronte e sulle mani

23. L'unzione si fa spalmando un po' di Olio sulla fronte e sulle mani dell'infermo; quanto alla formula, è bene dividerla in modo da pronunziare la prima parte mentre si fa l'unzione sulla fronte, e la seconda mentre si fa l'unzione sulle mani.
In caso di necessità, basta fare un'unica unzione sulla fronte, pronunziando integralmente la formula sacramentale. Se poi la particolare situazione del malato rendesse impossibile l'unzione sulla fronte, la si faccia su di un'altra parte del corpo, pronunziando sempre integralmente la formula sacramentale.

Eventuali cambiamenti

24. Nulla impedisce che, tenuto conto delle tradizioni o del carattere particolare di una data popolazione, il numero delle unzioni venga aumentato o che se ne cambi il luogo: questi eventuali cambiamenti dovranno però esser previsti e predisposti nei Rituali particolari.

25. La formula per il conferimento dell'Unzione degli infermi è la seguente:

PER QUESTA SANTA UNZIONE
E LA SUA PIISSIMA MISERICORDIA
TI AIUTI IL SIGNORE CON LA GRAZIA DELLO SPIRITO SANTO.

R. AMEN.

E, LIBERANDOTI DAI PECCATI, TI SALVI
E NELLA SUA BONTÀ TI SOLLEVI.
R. AMEN.


B.   Il Viatico

26. Nel passaggio da questa all'altra vita, il Viatico del Corpo e Sangue di Cristo fortifica il fedele e lo munisce del pegno della risurrezione, secondo le parole del Signore: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6, 54).

Viatico durante la Messa

Il Viatico si riceva, se possibile, durante la Messa, in modo che l'infermo possa far la comunione sotto le due specie: la comunione in forma di viatico è infatti un segno speciale della partecipazione al mistero celebrato nel sacrificio della Messa, il mistero della morte del Signore e del suo
passaggio al Padre 16.
 
Obbligo del Viatico

27. Tutti i battezzati che possono ricevere la comunione sono obbligati a ricevere il Viatico. Infatti tutti i fedeli che per qualsiasi causa si trovano in pericolo di morte, sono tenuti per precetto a ricevere la santa comunione, e i pastori devono vigilare perché non venga differita l'amministrazione di questo sacramento, in modo che i fedeli ne ricevano il conforto quando sono ancora nel pieno possesso delle loro facoltà 17.

Viatico e Battesimo

28. È bene che nella celebrazione del Viatico il fedele rinnovi la fede del suo Battesimo, in cui ha ricevuto l'adozione a figlio di Dio ed è divenuto coerede della vita eterna promessa.

Ministri del Viatico

29.
Ministri ordinari del Viatico sono il parroco e i suoi cooperatori, il cappellano di ospedale e il superiore di una comunità religiosa clericale. In caso di necessità, amministra il Viatico qualsiasi sacerdote, con il permesso almeno pre­sunto del ministro competente.

Anche un laico

In mancanza di un sacerdote, può recare il Viatico anche un diacono o un altro fedele, uomo o donna, qualora abbia ricevuto dal vescovo, per concessione della Sede Apostolica, l'autorizzazione a distribuire ai fedeli l'Eucaristia. In questo caso, il diacono usi il rito stesso descritto nel Rituale, gli altri ricorrano al rito di cui si. servono abitualmente nel distribuire la comunione, ma pronunzino la formula propria per l'amministrazione del Viatico, come la riporta il Rituale (n. 161).


C.   Il rito continuo

30. Per i casi particolari, nei quali o per un male repentino o per altri motivi un fedele venisse a trovarsi d'improvviso in pericolo prossimo di morte, è predisposto un rito continuo per conferire all'infermo i sacramenti della Penitenza, dell'Unzione e dell'Eucaristia in forma di Viatico.
Se poi, per il pericolo imminente di morte, non ci fosse tempo per conferire tutti i sacramenti nel modo sopra indicato, si dia anzitutto la possibilità all'infermo di fare la confessione sacramentale, anche in forma generica, data l'urgenza; quindi gli si amministri il Viatico, al quale è tenuto ogni fedele in pericolo di morte; poi, se c'è tempo ancora, gli si conferisca la sacra Unzione.
Se però l'infermo non potesse per il suo stato ricevere la comunione, gli si deve dare la sacra Unzione.

31. Se l'infermo deve ricevere il sacramento della Confermazione, si tenga presente quanto viene più sotto indicato, ai nn. 167, 177, 205-206.
In caso di pericolo di morte, qualora ci fosse difficoltà a far venire il vescovo, o il vescovo stesso fosse legittimamente impedito, hanno ipso iure facoltà di confermare: i parroci e i vicari parrocchiali e, in loro assenza, i loro vicari cooperatori; i sacerdoti preposti a determinate parrocchie regolarmente costituite; i vicari economi; i vicari sostituti e i vicari coadiutori. Se non ci fosse nessuno dei sopra menzionati, può conferire la Confermazione ogni sacerdote non colpito da censura o da pena canonica
18.


III. UFFICI E MINISTERI VERSO GLI INFERMI

32. Nel Corpo di Cristo che è la Chiesa, se un membro soffre, soffrono con lui tutti gli altri membri (1 Cor 12, 26) 19. Perciò la misericordia verso gli infermi e le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare ogni umano bisogno, sono tenute dalla Chiesa in grande onore 20; e tutti i tentativi della scienza per prolungare la longevità biologica 21 e tutte le premure verso gli infermi, chiunque le abbia o le usi, si possono considerare come preparazione ad accogliere il vangelo e partecipazione al ministero di Cristo che conforta i malati 22.

33. È quindi ottima cosa che tutti i battezzati partecipino a questo mutuo servizio di carità tra le membra del Corpo di Cristo, sia nella lotta contro la malattia e nell'amore premuroso verso i malati, sia nella celebrazione dei sacramenti degli infermi. Anche questi sacramenti infatti hanno, come tutti gli altri, un carattere comunitario, e tale carattere deve risultare, per quanto è possibile, nella loro celebrazione.

Obblighi dei familiari

34. In questo servizio di carità, prestato a sollievo dei malati, hanno un compito tutto particolare i familiari dei malati stessi e coloro che in qualsiasi modo sono addetti alla loro cura; tocca a loro soprattutto confortare i malati con parole di fede e con la preghiera comune, raccomandarli al Signore sofferente e glorificato, esortarli anzi a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo, per contribuire al bene del popolo di Dio 23; se poi il male si aggrava, tocca ancora a loro avvertire il parroco, e con delicatezza e prudenza preparare il malato a ricevere tempestivamente i sacramenti.

Visita ai malati

35. Si ricordino i sacerdoti, e soprattutto i parroci e gli altri elencati al n. 16, che è loro dovere visitare personalmente e con premurosa frequenza i malati, e aiutarli con senso profondo di carità 24. Soprattutto poi quando amministrano i sacramenti, cerchino di rendere più salda la speranza e più viva la fede di tutti i presenti nel Cristo sofferente e glorificato; con questo richiamo alla premura materna della Chiesa e al conforto che proviene dalla fede, recheranno sollievo ai credenti, e ridesteranno negli altri il senso delle realtà ultraterrene.

Catechesi

36. Perché quanto si è detto sui sacramenti dell'Unzione e del Viatico possa essere sempre meglio compreso, e perché la loro celebrazione nutra davvero, irrobustisca ed esprima la fede, importanza grandissima si deve dare alla catechesi: una catechesi adatta, fatta ai fedeli in genere e ai malati in specie, che li conduca quasi per mano a preparare la celebrazione di questi sacramenti e a parteciparvi attivamente, soprattutto se essa avviene in forma comunitaria; così la fede professata nel rito ravviva la preghiera della fede che accompagna la celebrazione del sacramento.

Ordinamento del rito

37. Nel preparare il rito e nel predisporne lo svolgimento, il sacerdote s'informi sulle condizioni dell'infermo, per poterne tener conto nel modo di ordinare l'insieme, nella scelta della lettura biblica e delle orazioni, nella celebrazione o meno della Messa, per l'eventuale conferimento del Viatico, ecc. Tutte queste cose il sacerdote dovrà, per quanto possibile, concordarle in precedenza con il malato o con la famiglia, approfittando dell' occasione per spiegare il significato dei sacramenti.


IV. ADATTAMENTI CHE SPETTANO 
ALLE CONFERENZE EPISCOPALI


38. Spetta alle Conferenze Episcopali, in virtù della Costituzione sulla sacra Liturgia (art. 63b), preparare nei Rituali particolari un «Titolo» che corrisponda a questo «Titolo» del Rituale
romano, con gli opportuni adattamenti, secondo le necessità delle singole regioni, in modo che, dopo la revisione della Sede Apostolica, se ne possa far uso nelle regioni interessate.
Ecco, a questo riguardo, i diritti e i compiti delle Conferenze Episcopali:

a)
Determinare gli adattamenti previsti dall'art. 39 della Costituzione sulla sacra Liturgia.

b)
Ponderare con illuminata prudenza l'eventuale opportunità di accogliere qualche elemento proprio della tradizione e del carattere dei singoli popoli, e proporre quindi alla Sede Apostolica altri adattamenti ritenuti utili o necessari, da introdursi con il suo consenso.

c
) Conservare eventuali elementi propri già inclusi nei Rituali particolari per gli infermi, purché si possano armonizzare con la Costituzione sulla sacra Liturgia e con le necessità attuali; oppure predisporre un adattamento di questi elementi propri.

d)
Preparare la traduzione dei testi, in modo che essa corrisponda davvero all'indole delle varie lingue e alle diverse culture, aggiungendovi, secondo l'opportunità, le me­lodie per il canto.

e)
Adattare e completare, se ne è il caso, le premesse introduttive del Rituale romano, per facilitare la partecipazione consapevole e attiva dei fedeli.

f)
Distribuire la materia in modo che le edizioni dei libri liturgici curate dalle singole Conferenze Episcopali risultino davvero comode e pratiche per l'uso pastorale.

39. Quando il Rituale romano presenta più formule a scelta, i Rituali particolari possono aggiungere altre formule simili.

La Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno inserire nel testo alcuni minimi adattamenti e aggiunte, per rendere più intelligibile e idoneo alle diverse circostanze lo svolgimento della celebrazione.
I testi aggiunti sono segnati con asterisco.
L'Ordinario della Messa, con la Prece eucaristica II, vi è stato inserito per l'utilità del sacerdote che celebra nella casa dell'infermo o
in altre circostanze particolari.


V. ADATTAMENTI CHE SPETTANO AL MINISTRO

40.
Il ministro, tenute presenti le circostanze concrete e altre necessità, come pure le eventuali richieste dei malati e degli altri fedeli, si serva volentieri delle varie possibilità proposte dal rito.

a)
Tenga conto anzitutto dello stato di prostrazione degli infermi e degli alti e bassi del loro fisico nel corso della medesima giornata o di una stessa ora. Proprio per questo, potrà, secondo i casi, abbreviare la celebrazione.

b)
Anche se la celebrazione si svolge senza la partecipa­zione di fedeli, ricordi il sacerdote che in lui e nell'infermo già è presente la Chiesa. Procuri quindi che prima della celebrazione del sacramento o anche dopo di essa, venga data all'infermo una dimostrazione concreta dell'amore fattivo della comunità locale; potrà farsene interprete lui stesso o affidarne il compito a un altro membro della comunità, purché non ci siano difficoltà da parte dell'infermo.

c) Se dopo l'Unzione l'infermo si ristabilisce, lo si esorti a render grazie a Dio per il beneficio ricevuto, partecipando per esempio a una Messa di ringraziamento, o in altra maniera.

41. Pur conservando nella celebrazione la struttura del rito, il ministro sappia adattarla alle circostanze di luogo e di persone. Potrà, per esempio, secondo l'opportunità, far l'atto penitenziale o all'inizio del rito o dopo la lettura della sacra Scrittura. Potrà sostituire con una monizione la preghiera di rendimento di grazie sull'Olio. Sappia tener presente questa possibilità di adattamento soprattutto quando il malato è degente in un ospedale, e gli altri infermi della sala o della corsia rimangono del tutto estranei alla celebrazione.


1
Cfr. anche Col. 1, 24; 2 Tm 2, 11-12; 1 Pt 4, 13.
2 Cfr. CONC. TRID., Sess. XIV, De extrema unctione, cap. I: Denz.-Schön. 1695; CONC. VAT. II. Cost. Lumen Gentium. 11: A.A.S. 57 (1965), p. 15.
3 Cfr. CONC. TRID.. Sess. XIV, De extrema unctione, cap. I: Denz.-Schön. 1694.
4 Cfr. Ivi, proem. e cap. II: Denz.-Schön. 1694 e 1696.
5 Cfr. SAN TOMMASO, In IV Sentent., d. 1, q. 1, a. 4, q.c. 3.
6 Cfr. CONC. TRID., Sess. XIV, De ex/rnna un&/ione, .cap. II: Denz.-S.chon. 1698.
7 CONC. VAT. II, Cost.
Sacrosanctum Concilium, 73: A.A.S. 56 (1964), pp. 118-119.
8 Cfr. PIO XI, Lett. Explorata res, 2 febbraio 1923.
9 Cfr. C.I.C., can. 943.
l0 Cfr. C.I.C., can. 941.
11 Cfr. CONC. TRID.. Sess. XIV. De extrema unctione. cap. III e can. 4: Denz.-Schön. 1697 e 1719; C.I.C.. can. 938.
12 Cfr. C.I.C.. can. 938.
13 Cfr. Orda benedicendi Oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi Chrisma. Praen. n. 3. Typis Polyglottis Vaticanis, 1970.
14 Cfr. Ivi, Praen. n. 8.
l5 Cfr. Ivi, Praen. n. 9.
16 Cfr. S.C.R.. Istr. Euchar. myst.. (25 maggio 1967), 36, 39, 41: A.A.S. 59 (1967). pp. 561, 562, 563; PAOLO VI.
Lett. apost. Pastorale munus. (30 novembre 1963). 7: A.A.S. 56 (1964). p. 7; C.I.C.. can. 822. 4.
17 Cfr. S.C.R., Istr. Euchar. myst. (25 maggio 1967), 39: A.A.S. 59 (1967), p. 562.
18 Cfr. Rito della Confermazione, Premesse, n. 7c, E.P.I., 1972.
19 Cfr. CONC. VAT. Il. Cost. Lumen Gentium, 7: A.A.S. 57 (1965), pp. 9-10.
20 Cfr. CONC. V AT. Il, Decr. Apostolicam actuositalem, 8: A.A.S. 58 (1966), p. 845.
21 Cfr. CONe. VAT. Il, Costo Gaudium et spes, 18: A.A.S. 58 (1966), p. 1038.
22 Cfr. CONC. VAT. II, Costo Lumen Gentium, 28: A.A.S. 57 (1965), p. 34.
23 Cfr. lui, n. 21.
24 Cfr. C.I.C., can. 468, 1.

 


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